REVE: Registro auto targa Estera, tutto quello che devi sapere!
Registro auto targa Estera, tutto quello che devi sapere!

Dal 19 marzo 2022, è entrata in vigore una significativa modifica legislativa in Italia (Legge 238 del 23 dicembre 2021) che introduce il Registro Veicoli Esteri (REVE). Questa normativa mira a regolamentare in modo più stringente la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati sul territorio italiano da residenti nel nostro Paese. Ecco cosa cambia e quali sono i passaggi da seguire in dettaglio.
L'Obbligo di Immatricolazione per i Residenti in Italia
La prima e fondamentale novità riguarda chi stabilisce la propria residenza in Italia, sia che si tratti di un cittadino dell'Unione Europea che di un cittadino extra-UE. A partire dalla data in cui si acquisisce la residenza, si hanno tre mesi di tempo per immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già registrato all'estero. Questa disposizione intende armonizzare la situazione dei residenti con quella dei veicoli circolanti sul territorio nazionale.
Utilizzo di Veicoli Esteri non di Proprietà: Le Nuove Regole per gli "Utilizzatori"
La legge interviene anche nel caso in cui un veicolo con targa straniera sia condotto in Italia da una persona residente che non ne è l'intestatario (il cosiddetto "utilizzatore"). In questi scenari, il conducente deve obbligatoriamente avere a bordo, insieme al documento di circolazione estero, un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario del veicolo. Questo documento deve specificare il titolo (ad esempio, comodato d'uso, leasing, noleggio a lungo termine) e la durata dell'utilizzo del veicolo da parte del conducente.
La Registrazione nel REVE: Quando è Obbligatoria?
La normativa prevede un ulteriore adempimento per i veicoli esteri a disposizione di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia, qualora la disponibilità superi i 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco di un anno solare. In questi casi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere obbligatoriamente registrati dall'utilizzatore in un'apposita sezione del sistema informativo del PRA, denominata appunto REVE (Registro dei Veicoli Esteri).
All'interno del REVE, è necessario annotare anche eventuali variazioni di residenza o di sede dell'utilizzatore, così come le successive modifiche relative alla disponibilità del veicolo.
Chi è Obbligato alla Registrazione?
L'utilizzatore del veicolo è il soggetto principale obbligato a richiedere la prima registrazione nel REVE e le successive variazioni di residenza o sede. Se, invece, il veicolo viene ceduto a un altro utilizzatore, è il cedente che ha il compito di richiedere la registrazione di tale variazione entro tre giorni.
Sono soggetti all'iscrizione nel REVE tutti i veicoli che rientrano nella giurisdizione del PRA (come autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), mentre sono esclusi, ad esempio, i ciclomotori e le macchine agricole.
Come Presentare la Pratica per il REVE
Per registrare il veicolo nel REVE, hai due opzioni principali:
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Tramite Agenzie: Puoi rivolgerti direttamente a un'agenzia di pratiche automobilistiche o a una delegazione ACI. Ricorda che queste operano in regime di libero mercato, quindi è consigliabile contattarle in anticipo.
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Online tramite ACI: La pratica può essere prenotata comodamente online sul sito www.aci.it, accedendo al servizio "Prenotaci" previa registrazione con SPID o CIE. Durante la prenotazione, è fondamentale indicare un indirizzo email valido, poiché sarà utilizzato per l'invio del documento che attesta la registrazione al REVE.
Documenti Necessari al Momento dell'Appuntamentoo
Quando ti presenterai all'appuntamento (sia in agenzia che in ACI), dovrai avere con te i seguenti documenti:
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Ricevuta di Pagamento: Effettuato tramite PAGOPA, l'importo è di € 43,00 per la prima registrazione nel REVE, o € 29,50 per le registrazioni successive e le cessazioni.
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Carta di Circolazione Estera: Il documento originale del veicolo.
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Documento d'Identità e Tessera Sanitaria (o CIE): Dell'utilizzatore del veicolo.
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Istanza di Iscrizione al REVE: Un modulo che verrà fornito direttamente dall'ufficio al momento dell'appuntamento, e che dovrà essere sottoscritto dall'utilizzatore.
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Titolo di Data Certa: Questo è un documento fondamentale che attesta il titolo di possesso o disponibilità del veicolo da parte dell'utilizzatore e la relativa durata. Può essere una copia del contratto di leasing, comodato, locazione a lungo termine, ecc. Deve essere redatto in italiano o accompagnato da una traduzione asseverata, sottoscritto dall'intestatario e recare una data certa antecedente alla richiesta.
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Importante: La Carta di Circolazione estera stessa può sostituire il titolo di data certa, purché contenga già tutti i dati necessari (intestatario, utilizzatore, titolo di possesso e durata). In ogni caso, una copia della carta di circolazione estera va sempre allegata all'istanza.
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Come si Conferisce Data Certa al Titolo?
Per essere considerato "di data certa", il documento deve avere una delle seguenti caratteristiche:
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Data di sottoscrizione autenticata da un Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato.
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Copia di un atto sottoscritto digitalmente che riporta la data di sottoscrizione.
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Data di registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro.
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Timbro postale apposto direttamente sul documento, con la data di spedizione.
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Data della ricevuta di consegna e accettazione di un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), a condizione che nell'oggetto o nel corpo della PEC siano riportati i dati del contratto a cui si riferisce.
In assenza di una delle prove di data certa sopra indicate, il titolo sarà considerato formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o, se rilasciato dallo STA, dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione.
In sintesi, le nuove disposizioni sul REVE rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e controllo sulla circolazione dei veicoli esteri in Italia, richiedendo un'attenzione particolare da parte dei residenti e degli utilizzatori per adempiere correttamente agli obblighi normativi.
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