Cambia da oggi la legge sulla circolazione delle auto estere in Italia . Ecco la risposta del PRA Italiano in merito alla nuova procedura. Ecco cosa si deve fare in ogni minimo dettaglio.
Gentile Signore,
il Registro Veicoli (REVE) è stato istituito dalla L. 238 del 23 dicembre 2021.
Dal 19 marzo 2022 viene stabilito che:
- chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero;
- se un veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA (di seguito denominato REVE – Registro dei Veicoli Esteri). Nel REVE devono essere annotate anche le variazioni di residenza o di sede dell’utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo.
Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l’utilizzatore del veicolo; mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.
Sono obbligati all’iscrizione nel Registro i medesimi veicoli soggetti all’iscrizione al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), sono esclusi quindi, ad esempio, i ciclomotori e le macchine agricole.
Sono obbligati all’iscrizione nel Registro i medesimi veicoli soggetti all’iscrizione al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), sono esclusi quindi, ad esempio, i ciclomotori e le macchine agricole.
Per presentare la pratica presso una agenzia di pratiche automobilistiche o una delegazione ACI in regime di libero mercato occorre contattare direttamente questi soggetti.
La medesima pratica può essere prenotata sul sito www.aci.it, al servizio prenotaci, previa registrazione con SPID o CIE.
E’ necessario indicare al moneto della prenotazione un valido indirizzo mail, a cui potrà essere spedito il documento comprovante la registrazione al REVE.
Al momento dell’appuntamento si dovranno portare i seguenti documenti:
- ricevuta pagamento tramite PAGOPA di euro 43,00 per le pratiche di prima registrazione nel REVE o di euro 29,50 per registrazioni successive e cessazioni;
- carta di circolazione estera;
- documento di identità dell’utilizzatore e tessera sanitario o carta d’identità elettronica;
- l’istanza di iscrizione al REVE sottoscritta dall’utilizzatore (il modulo verrà fornito da questo ufficio al momento dell’appuntamento);
- un titolo di data certa (qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana o con traduzione asseverata (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine ecc.), sottoscritto dall’intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino il titolo del possesso, i dati dell’utilizzatore e la relativa durata della disponibilità del veicolo). La Carta di Circolazione estera del veicolo, comunque da allegare sempre in copia all’istanza di registrazione, può sostituire il titolo di data certa, qualora contenga i dati dell’intestatario e i dati dell’utilizzatore, il titolo del possesso e la relativa durata.
Conferiscono data certa al titolo:
– la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;
– la copia dell’atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
– la data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;
– il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;
– la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell’oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.
– la copia dell’atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
– la data di registrazione dell’atto presso l’Ufficio del Registro;
– il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;
– la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell’oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.
Cordiali saluti.
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